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PRESENTAZIONE ARBITRATO:

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L’Arbitrato è uno strumento A.D.R, ossia uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie e di deflazione del carico giudiziario, che può essere gestito da una Camera Arbitrale istituita presso le Camere di Commercio ovvero Enti deputati a gestire la risoluzione delle controversie, quali CNMA. La sua caratteristica fondamentale è la possibilità per le parti di scegliere gli arbitri – i soggetti che decideranno la lite – tra tecnici ed esperti della materia. La procedura termina con il lodo arbitrale, un provvedimento che ha lo stesso valore di una sentenza emessa dal giudice. La domanda di avvio del procedimento arbitrale è equiparata alla domanda giudiziale e, pertanto, interrompe la prescrizione ed è trascrivibile. 

Diversi sono i vantaggi collegati all’istituto, quali: 
– rapidità (la durata è di 180 giorni); 
– semplicità delle regole che lo caratterizzano; 
– riservatezza della procedura;
– economicità dei costi (predeterminati dal tariffario di cui al seguente link).

 

Procedimento 
Sia nel caso in cui le parti abbiano previsto che, in caso di controversia, sarebbero ricorse all’arbitrato, sia nel caso in cui, in assenza di una specifica clausola in tal senso, decidano di ricorrere all’istituto o laddove -trattandosi di mediazione obbligatoria – la procedura di mediazione termini con mancato accordo, le parti possono affidare la risoluzione della controversia ad un Arbitro Unico ovvero un Collegio Arbitrale. Le parti possono, inoltre, statuire nell’accordo arbitrale le condizioni di nomina degli arbitri oppure affidare tale compito ad uno specifico soggetto terzo (CNMA ovvero il Presidente del Tribunale).
Il procedimento arbitrale rituale si svolge secondo le norme di cui all’ art. 806 e ss. del codice di procedura civile e ha  una durata di 180 giorni secondo l’iter descritto nel Regolamento dell’Ente (scaricabile tramite il seguente link o dalla sezione qui sotto).

NB: Nel caso in cui le parti abbiano avviato un arbitrato semplificato potranno stabilire i tempi degli incontri e delle udienze e la decisione dovrà essere resa entro 30 giorni dal termine della fase istruttoria.

 

Avvia un Arbitrato
La domanda, che si può scaricare nella sezione sotto chiamata Elenco Allegati o cliccando sul seguente link, dovrà trasmettersi alla Segerteria mediante PEC ———- o a mezzo Fax ———-. Dovranno, inoltre, inviarsi a mezzo posta un origianle per la segreteria, un originale per ogni controparte e tante copie quanti sono gli arbitri. In caso di arbitrato rituale la procura e tutti gli atti depositati, esclusi i documenti allegati, sono assoggettati all’imposta di bollo (una marca da euro 16,00 ogni quattro facciate).

Per il pagamento dei diritti di segreteria di seguito le coordinate:
Bonifico Bancario a favore di CNMA – Camera Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato
IBAN: IT29J0623003201000064173947  – Banca CARIPARMA

CAUSALE: Avvio Procedura (nome delle parti)

Arbitrato Ordinario: se la controversia sorge da un contratto contenente una clusola arbitrale che fa riferimento alla devoluzione della risoluzione della lite a CNMA, l’attivante dovrà depositare una domanda di arbitrato contenente gli elementi previsti dall’art. 2 del regolamento ordinario.

Arbitrato Semplificato o a decisione rapida: laddove le parti richiedano l’impegno contrattuale a svolgere gli incontri e le udienze in tempi predefiniti, e a rendere il lodo arbitrale entro 30 giorni dalla conclusione della fase istruttoria, per attivare la procedura sarà necessario depositare una domanda contenente gli elementi previsti dall’art.3 del Regolamento per arbitrato semplificato.

 

Clausole Arbitrali
Clicca sul seguente link per visualizzare esempi di clausole arbitrali
NB: Nel caso in cui la clausola arbitrale manchi o non faccia riferimento a CNMA, la parte che intende avviare un arbitrato può depositare una proposta di arbitrato presso la Segreteria secondo l’art. 1.4 del Regolamento Ordinario. Il procedimento si avvierà con l’adesione della controparte.

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DOCUMENTI:

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   CODICE ETICO.doxs
   CODICE ETICO.PDF

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